Vittime del lavoro: in G.U. l'una tantum ai familiari superstiti
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 26 del 2/02/2009 è stato pubblicato il DM 19/11/2009 che regolamenta il riconoscimento dell'una tantum ai familiari di lavoratori rimasti vittime sui luoghi di lavoro.
L'erogazione ai superstiti si avvale delle risorse del Fondo per le famiglie delle famiglie di gravi infortuni sul lavoro, istituito dalla L. 296/2006 e successive modificazioni e non è soggetta a rivalsa, oltre a non limitare l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
L'importo della prestazione, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008, varia in relazione al numero dei familiari superstiti del lavoratore:
- 1 superstite: euro 1.500,00
- 2 superstiti: euro 1.900,00
- 3 superstiti: euro 2.200,00
- Più di 3 superstiti: euro 2.500,00.
Si sottolinea che l'una tantum viene erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il beneficio è esente da tassazione ed è cumulabile con altre misure di sostegno in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
Per ottenere il beneficio i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'INAIL o all'IPSEMA entro 40 giorni dalla data del decesso da uno solo degli aventi diritto.
L'una tantum è erogata entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile all'infortunio sul lavoro subito dal dipendente.
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