L’INAIL, con la determina del Presidente n. 302 del 3 agosto 2015 ha reso noto che è stata fissata nell’11,1% la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2014 del Fondo delle vittime dell’amianto per l’anno 2014.

Tenuto conto della percentuale del primo acconto fissata dal Decreto interministeriale n.30/2011, la misura del secondo acconto per l’anno 2014 risulta pari a 1,1%.

L’intervento dell’INAIL attua l’art 2, comma 3, del Decreto interministeriale n. 30/2011 secondo cui a decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.