L'INPS, con il messaggio n. 14190 del 23 giugno 2009, ha precisato che l'erogazione del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi, iscritti alle Gestioni assicurative gestite dall'Istituto destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 1 bis, della L. n. 206/2004, compete al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Per tale motivo, le domande intese ad ottenere la liquidazione dei suddetti trattamenti devono essere inoltrate al Dipartimento del Ministero e anche quelle che verranno presentate all'INPS saranno considerate come presentate al predetto Dicastero.