In via di principio, i piani welfare devono riguardare la generalità o una categoria omogenea di dipendenti.

Secondo l’Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2018) l’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Sempre secondo l’Agenzia delle entrate (interpello n. 954-1417/2016), possono essere destinatari di flexible benefit anche gli amministratori con incarichi operativi dato che questi ultimi percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Pure l’interpello A.E. 954-1535/2017 conferma, seppur indirettamente, la tesi che anche gli amministratori possono essere destinatari, nel rispetto delle relative condizioni, di un piano di welfare aziendale; in quanto stabilisce, in conclusione della risposta, che non può essere applicata la normativa agevolativa welfare quando il destinatario è il solo “amministratore unico” in quanto risulterebbe un welfare “ad personam” e non collettivo.

Ne consegue che quando si esula da quest’ultima situazione, è possibile includere tra i destinatari di beni e servizi anche gli amministratori.