L’8 maggio 2025 si sono incontrate le parti ANFIDA, PROXIGAS, ASSOGAS, UTILITALIA e FILTCEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILCEM/UIL, per stipulare l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Livelli

Par.

Minimi

1.7.2025

1.7.2026

1.7.2027

1.10.2027

Q

200,74

3.493,60

3.577,50

3.661,40

3.731,31

8

181,29

3.154,98

3.230,75

3.306,52

3.369,66

7

167,50

2.915,01

2.985,02

3.055,03

3.113,37

6

153,69

2.674,75

2.738,99

2.803,23

2.856,76

5

139,96

2.435,69

2.494,19

2.552,69

2.601,44

4

131,42

2.287,08

2.342,01

2.396,94

2.442,72

3

122,95

2.139,70

2.191,09

2.242,48

2.285,31

2

111,15

1.934,30

1.980,76

2.027,22

2.065,94

1

100,00

1.740,34

1.782,14

1.823,94

1.858,78

Contingenza: conglobata nei minimi.

 

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data dell’1.7.2025, verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad € 230,00 sul parametro medio 143,53 per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

Livelli

Par.

Importi

Q

200,74

€ 321,69

8

181,29

€ 290,52

7

167,50

€ 268,42

6

153,69

€ 246,29

5

139,96

€ 224,29

4

131,42

€ 210,60

3

122,95

€ 197,03

2

111,15

€ 178,12

1

100,00

€ 160,25

 

Tale importo, già comprensivo di ogni elemento retributivo riferibile al periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è da corrispondere in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2025, in misura pari ad 1/6 per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo suddetto, intendendosi per mese intero anche la frazione superiore a 15 giorni. Sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione anche parziale a carico dell'azienda, fatta salva la corresponsione nella medesima percentuale della retribuzione spettante. In caso di prestazione a tempo parziale nel periodo considerato, l’una tantum va corrisposta in misura proporzionale all’entità della prestazione.