Il 9 dicembre 2025 si sono incontrate le parti UTILITALIA, CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI, F.P.-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, per stipulare l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito i minimi tabellari, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Vecchia

Classificazione

Nuova classificazione

Minimi

Livelli

Par.

Livelli

Par. 1.2.2026

Par. 1.10.2026

1.7.2025

1.2.2026

1.10.2026

1.1.2027

1.8.2027

1.12.2027

Q

230,00

Q

230

220

3.526,29

3.518,41

3.671,75

3.579,30

3.646,96

3.714,62

8

204,67

A1

204,67

200

3.137,93

3.198,56

3.270,17

3.253,91

3.315,42

3.376,93

7A

184,41

A2S

184,41

184,41

2.827,28

2.949,21

2.949,21

3.000,25

3.056,96

3.113,67

7B

175,36

A2

175,36

175,36

2.688,56

2.804,50

2.804,50

2.853,04

2.906,97

2.960,90

6A

166,84

B1S

166,84

166,84

2.557,91

2.668,22

2.668,22

2.714,40

2.765,71

2.817,02

6B

159,15

B1

159,15

159,15

2.440,06

2.545,29

2.545,29

2.589,34

2.638,28

2.687,22

5A

151,29

B2S

151,29

151,29

2.319,53

2.419,56

2.419,56

2.461,43

2.507,96

2.554,49

5B

144,86

B2

144,86

144,86

2.220,95

2.316,73

2.316,73

2.356,82

2.401,37

2.445,92

4A

138,57

C1S

138,57

138,57

2.124,51

2.216,13

2.216,13

2.254,48

2.297,09

2.339,70

4B

134,36

C1

134,36

134,36

2.059,93

2.148,77

2.148,77

2.185,96

2.227,28

2.268,60

3A

130,07

C2S

130,07

130,07

1.994,19

2.080,19

2.080,19

2.116,19

2.156,19

2.196,19

3B

124,00

C2

126

127

1.901,13

2.007,10

2.031,09

2.066,24

2.105,30

2.144,36

2A

123,51

D1S

125

126,80

1.893,61

1.999,10

2.027,89

2.062,98

2.101,97

2.140,96

2B

111,11

D1

113

115

1.703,52

1.807,21

1.839,19

1.871,02

1.906,39

1.941,76

1A

100,00

D2S

102

104

1.533,16

1.631,26

1.663,25

1.692,03

1.724,01

1.755,99

1B

88,38

D2

90

90

1.355,01

1.439,36

1.439,36

1.464,27

1.491,95

1.519,63

J

80,00

D2

90

90

1.226,54

1.439,36

1.439,36

1.464,27

1.491,95

1.519,63

Contingenza: dall’1.5.2003 conglobata nel minimo.

Viene individuata una nuova scala classificativa articolata su 8 livelli di inquadramento più il livello Quadri, cui corrispondono 15 nuovi parametri retributivi, rispettivamente decorrenti dall’1.2.2026 (entrata in vigore della nuova classificazione) e dall’1.10.2026. In fase di prima applicazione:

a.       il livello J, con decorrenza 1.2.2026 confluisce nel nuovo livello D2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali già esistenti che prevedono percorsi di progressione e sviluppo professionale dei lavoratori inquadrati nel livello J.

b.       il precedente livello 1B confluisce nel livello D2, con assorbimento degli eventuali ad personam previsti dalla vigente disciplina contrattuale.

c.       i lavoratori inquadrati nei nuovi livelli A1 e Q mantengono la differenza rispetto all'attuale retribuzione base sotto forma di assegni ad personam in cifra fissa non rivalutabile né assorbibile, neanche in caso di passaggio di livello e/o di passaggio di gestione ai sensi dell'art. 6 del CCNL.

 

Una tantum

Ai lavoratori in servizio alla data del 9.12.2025 e alle date di erogazione delle tranches previste, viene riconosciuto un importo una tantum pari a € 100,00 lordi sul parametro medio 130,07 a titolo di copertura integrale del periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione di marzo e giugno 2026. Per cessazioni e cambi appalto si richiama la nota esplicativa allegata all’accordo nazionale 9.12.2021.

L’importo viene corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1.1.2025 – 30.6.2025; a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.

Il compenso spettante è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, e non matura per i periodi di assenza che non danno diritto a retribuzione a carico azienda.

In caso di passaggio di categoria nel corso del periodo considerato, gli importi da corrispondere sono riferiti pro quota all'effettivo livello di appartenenza.

L'importo una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e/o legale.

La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l'erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come una tantum.