L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 343 del 13 maggio 2021, ha chiarito che, nel c.d. bonus per la formazione 4.0 ex art. 1, commi da 46 a 56, Legge 205/2017, fruibile dalle imprese che offrono ai dipendenti attività formativa attraverso le “tecnologie abilitanti”, il corretto adempimento del deposito telematico, presso l’ispettorato del lavoro, del contratto collettivo è una condizione di ammissibilità al beneficio. Condizione, peraltro, prevista solo fino al 31.12.2019.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il citato beneficio è precluso alla società istante che, avendo svolto attività di formazione nel 2019, sulla scorta di un accordo collettivo siglato nel 2018, non ha provveduto a depositare il medesimo accordo entro il termine ultimo normativamente previsto.