A.E: istituzione nuovo codice tributo per il credito d'imposta
A cura della redazione

Con la risoluzione n. 323/E del 30 Luglio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate ovvero nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise.
L'importo del credito d'imposta è pari a Euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito viene concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Nel caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato secondo l'art. 2, lettera f) punto xi, del regolamento n. 2204/2002 il credito d'imposta è concesso nella misura di Euro 416 per ciascuna lavoratrice per ciascun mese.
Per consentire la fruizione del credito d'imposta occorre utilizzare il seguente codice tributo di nuova istituzione:
6807: credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007.
Il codice tributi è esposto nella colonna importi a credito compensati del modello F24 ovvero nella colonna importi a debito versati nei casi di ravvedimento di cui all'art, 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1977 n. 472.
Il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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