Abruzzo: censurate alcune disposizioni della legge regionale sull'apprendistato
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza 15/11/2010 n.334, ha deciso che viola l’art. 117 della Costituzione italiana, la disposizione normativa contenuta nell’art. 25 della Legge regione Abruzzo 30/2009 che prevede che l’apprendistato qualificante possa essere svolto da chi ha compiuto il 15mo anno di età e non è in possesso di una qualifica professionale.
Infatti tale norma si pone in contrasto con la legge 296/2006 che ha elevato a 10 anni l’obbligo di istruzione e ha portato da 15 a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro. L’obbligo di istruzione infatti rientra tra le norme generali sull’istruzione di competenza dello Stato.
Invece in merito alla questione secondo cui la legge regionale Abruzzo nel disciplinare la formazione formale interna all’azienda avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, la Corte Costituzionale ha deciso per l’infondatezza per due ordini di motivi: da un lato la legge 30/2009 si limita a formulare indicazioni generali relative alla capacità formativa dell’azienda che riprendono a grandi linee i criteri ed i requisiti già previsti dalla legislazione statale e dall’altro lato sono espressione del potere di controllo delle Regioni in materia perché definiscono criteri e modalità di verifica della formazione aziendale e non la capacità formativa dell’impresa.
Infine vengono dichiarati incostituzionali anche gli artt 25, c.2 e 28, c. 1 della legge regionale abruzzese che prevedono che la Giunta regionale possa disciplinare unilateralmente i profili formativi dell’apprendistato violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente relativa ai principi fondamentali dell’istruzione e della tutela e sicurezza del lavoro, nonché il principio di leale collaborazione. Più precisamente la norma contrasta con gli artt 48 e 49 del DLgs 276/2003 che richiedono la tal fine l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e quello dell’istruzione oltre le associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori.
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