Abruzzo: esenzione contributiva delle erogazioni liberali
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 15212 del 3 luglio 2009, rammenta che, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'OPCM n. 3763/2009, le erogazioni o i benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nelle zone interessate dal sisma a titolo di liberalità, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi e pensionistici.
Al riguardo, il predetto Istituto segnala che la norma in esame individua un'ipotesi, sia pure temporanea, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR.
Inoltre, secondo lo stesso Inps, il regime agevolato previsto per le somme in oggetto si applica soltanto a determinate tipologie di lavoratori vale a dire per quelli residenti nelle zone colpite dal sisma e per quelli che, indipendentemente dal luogo di residenza, sono alle dipendenze di aziende private che operano nei predetti territori.
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