Abruzzo: nessun versamento tributario fino al 30 novembre 2009
A cura della redazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'Ordinanza 06/06/2009 n.3780, ha disposto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
Soggetti interessati sono le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 6 aprile u.s. avevano il domicilio fiscale nei comuni colpiti dal sisma che ha interessato i territori della regione Abruzzo.
Possono fruire della sospensione anche soggetti diversi dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei predetti Comuni.
La stessa ordinanza ha anche previsto che i sostituti d'imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, possano non operare le ritenute alla fonte purchè vi sia stata una richiesta da parte del contribuente.
Se invece le ritenute sono già state effettuate dal sostituto d'imposta non avente il domicilio fiscale nei comuni colpiti dal sisma, allora sarà necessario versare all'erario.
La sospensione dei versamenti individuati cessa il 30/06/2009 nei confronti dei contribuenti che alla data del 6 aprile avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati con apposito provvedimento.
Scadranno invece il 16/07/2009 i termini per il versamento non eseguito nel predetto periodo di sospensione. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30/09/2009.
Le ritenute non subite dovranno essere versate in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009.
Scadrà invece il 26 ottobre p.v. il termine entro il quale le persone fisiche potranno presentare ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato la dichiarazione dei redditi.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere svolte dal sostituto d'imposta entro il mese di dicembre 2009 e le somme a debito non verranno trattenute.
Se ci si è avvalsi di un CAF dipendenti o di un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale per presentare la dichiarazione dei redditi, il sostituto d'imposta dovrà effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal mese di settembre p.v.
Infine si segnala che sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento.
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