Accertamenti INPS distinti da quelli degli ispettori ministeriali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare del 2 agosto 2004 prot. n. 897, ha precisato che gli accertamenti ispettivi compiuti dall'INPS potranno essere utilizzati dagli ispettori della DPL soltanto dopo essere stati verificati.
Ciò sta a significare che se gli ispettori dell'INPS in sede di verifica hanno riscontrato alcune violazioni addebitabili all'azienda, le stesse non possono essere prese direttamente in considerazione dagli ispettori delal DPL al fine di contestare gli addebiti ed adottare le sanzioni di competenza.
Infatti spiega il Ministero se cio non fosse sorgerebbe il problema di identificare correttamente il momento in cui, una volta definito l'accertamento, deve intendersi iniziato il termine di decadenza di 90 giorni entro il quale l'organo ispettivo dve fare luogo alla contestazione dell'addebito.
Più precisamente se si ritenesse che tale momento deve coincidere con la conclusione della verifica ispettiva da parte del primo istituto (ad esempio dell'INPS) che accerta la violazione e che da tale termine deve avere inizio il periodo di 90 giorni con effetto immediato anche per tutti gli altri enti interessati, ci troveremmo di fornte alla situazione secondo la quale gli altri organi ispettivi decadrebbero dalla possibilità di adottare i provvedimenti sanzionatori di competenza per mancanza di tempo.
Il Ministero richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione del 17/02/2004 n.3115, conferma che si può parlare di perfezionamento dell'accertamento soltanto quando l'ispettore del lavoro ha avuto piena conoscenza dell'illecito di propria competenza dopo aver fatto le opportune verifiche e non basarsi sugli accertamenti compiuti dagli altri ispettori previdenziali.