L’Inps, con la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015, ha reso noto che dal 1° dicembre u.s. è entrato in vigore il nuovo Accordo bilaterale sulla previdenza sociale tra Italia e Israele e ha fornito le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici e trasferibilità delle pensioni e formulari.
L’Accordo, in ordine alla determinazione della legislazione applicabile, si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un’attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetta esclusivamente alla legislazione di tale Parte. Tale principio si applica anche se il lavoratore o il suo datore di lavoro risiedano nel territorio dell’altra Parte contraente. Qualora, però, la persona sia occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti, trova applicazione la legislazione della Parte nel territorio della quale la persona risiede.
In caso di distacco dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, si resta soggetti, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente, per un periodo non superiore a 24 mesi (prorogabile, previa autorizzazione, per un ulteriore periodo non superiore a 2 anni). Qualora il periodo di distacco abbia inizio prima della data di applicazione dell’Accordo e prosegue dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di distacco e proroga sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° dicembre 2015.