Addetti alla vigilanza: si alla detassazione anche per le prestazioni a ciclo continuo
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con il parere 02/08/2011 n. prot. 954-27, rispondendo ad un quesito avanzato dall’ASSIV (Associazione italiana di vigilanza), ha precisato che l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% non è in linea di principio preclusa dalla circostanza che le esigenze di servizio impongono l’organizzazione del lavoro a ciclo continuo.
L’Assiv in particolare aveva chiesto all’Agenzia delle entrate se trovasse applicazione il regime agevolato anche alle prestazioni tipiche del comparto, tenuto conto del ciclo continuo dell’attività. Si tratta in sostanza del lavoro svolto nella giornata del riposo settimanale, del lavoro notturno, di quello straordinario, dei permessi non fruiti banca delle ore e di quelli non fruiti annuali, oltre al lavoro svolto nei giorni di festività.
Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta è positiva anche se l’organizzazione del lavoro a ciclo continuo non può giustificare l’automatica applicazione dell’imposta sostitutiva alle somme erogate per turni notturni e maggiorazioni in senso lato, dato che secondo il DL 93/2008 (convertito in L. 126/2008) risulta inequivocabile che la suddetta disciplina agevolativa impone la correlazione dei benefici con incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In particolare il riscontro in concreto di detta correlazione, è rimessa alla valutazione del datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro ritenga che le indennità in esame non abbiano effetti sui risultati aziendali, le stesse non possono beneficiare del regime agevolativo.
Riproduzione riservata ©