Addizionale del 10% per i compensi erogati a dirigenti e collaboratori di banche
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/11/2011 n.4E, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dal DL 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), meglio conosciuta come manovra economica, tra cui anche l’addizionale del 10% che trova applicazione agli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario sotto forma di bonus e stock options per la parte degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.
Nel concetto di settore finanziario devono farsi rientrare le banche e gli altri enti finanziaria, oltre agli enti e alle società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (es: SIM e SGR).
I destinatari sono i dirigenti, ossia coloro il cui ruolo è caratterizzato in linea generale da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempreché possiedano un elevato grado di autonomia e potere decisionale. Sono soggetti al prelievo anche coloro che operano all’estero.
Il legislatore intenda assoggettare al prelievo aggiuntivo questo particolare settore di attività perché lo ritiene responsabile della recente crisi economico finanziaria.
I compensi da assoggettare all’aliquota addizionale devono essere individuati sulla base delle pattuizioni contrattuali senza tener conto della rilevanza fiscale delle varie componenti retributive né del criterio temporale di individuazione del momento impositivo.
L’eventuale importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo andrà quindi individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio di erogazione dello stesso dovendo ritenersi applicabile l’addizionale nell’ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d’imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il medesimo periodo, fermo restando che l’applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio.
Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall’applicazione dell’IRPEF ordinaria, l’addizionale, in particolare: non concorre all’importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d’imposta; non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata; non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.
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