L'INPS, con la circolare 4/02/2008 n.16, ha fornito alcune precisazioni in merito al congedo di maternità e parentale in caso di adozione e affidamento dopo le modifiche apportate al T.U. sulla maternità dalla legge Finanziaria 2008.

I chiarimenti INPS possono essere così sintetizzati:

Congedo di maternità - In merito agli ingressi avvenuti nell'anno 2007, gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dopo il 1° gennaio 2008. Gli interessati potranno avvalersi dell'estensione del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa previgente l'intervento della Finanziaria 2008siano stati fruiti per intero nell'anno 2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell'anno 2007, che si collochino oltre i tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi. Al periodo di cinque mesi di congedo deve essere aggiunto anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia.

Adozione nazionale - il diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di 5 mesi in caso di adozione nazionale viene riconosciuto anche nel caso in cui, al momento dell'ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell'art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto dalla lavoratrice interessata.

In via transitoria, l'INPS ricorda che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell'anno 2008. A tal fine, l'interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità.

Adozione internazionale - Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dall' ingresso del minore in Italia, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell'anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Non potranno essere indennizzati i periodi di permanenza all'estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti nell'anno 2007 anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

Affidamento - In via transitoria l'INPS ricorda che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell'anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell'anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

 Congedo parentale - Anche relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali previsti dalla legge; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.