L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15/04/2005 ha precisato che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica alla stessa agenzia i dati relativi alle proprie sedi, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento al fine di poter ottenere l'autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale. La comunicazione deve essere effettuata anche in caso di variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.