Agenzia delle entrate: chiarimenti sulle detrazioni per i figli di extraUE
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 26E del 31/05/2005, ha precisato che qualora il lavoratore extracomunitario non sia in grado di esibire al proprio datore di lavoro la documentazione richiesta per fruire delle detrazioni per i figli a carico, possono comunque certificare il diritto dinnanzi al CAF.
La circolare ricorda che la legge 326/2003 ha stabilito che per frurie delle detrazioni per i figli a carico (sostituite dalle deduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2005 - L. 311/2004), i contribuenti non residenti in Italia sono obbligati a presentare al sostituto d'imposta una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano presente in quel Paese come conforme all'originale.
Poichè sono stati riscontrati problemi per i lavoratori extraUE nel recuperare detta documentazione, l'Agenzia delle entrate ha previsto che limitatamente al primo anno di applicaizone della norma ossia il 2003 i sostituti d'imposta non erano tenuti a porre in essere particoalri adempimenti. La verifica veniva demandata agli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Per le annualità successive invece la circolare 22/2004 dell'Agenzia delle entrate ha confermato l'obbligo di presentazione al sostituto d'imposta della documentazione per fruire della detrazione in parola e ha ribadito che il CAF potrà riconoscere le detrazioni risultanti dalla certificazione CUD rilasciata dal datore di lavoro.
E' possibile comunque che nel 2004 si siano verificate delel situazioni che hanno reso impossibile esibire la richiesta documentazione al datore di lavoro.
In questi casi ricorda l'Agenzia delle entrate i CAF possono comunque riconoscere ai lavoratori extraUE le detrazioni in sede di assistenza fiscale qualora siano posti in condizione di poter verificare la documentazione anche se le detrazioni non sono state certificate in tutto o in parte mediante il mod. CUD.