Agenzia delle entrate: contributi sospesi e loro assoggettamento tributario
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la risolizione 1/06/2005 n.68E, ha fornito precisazioni in merito all'assoggettamento al regime tributario dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali.
Più precisamente è stato chiesto:
1 - se i contributi sospesi a seguito di calamità naturale concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente durante il periodo di sospensione;
2 - se i contributi erroneamente trattenuti e versati nel periodo di sospensione e successivamente rimborsati assumino rilievo ai fini tributari;
3 - se gli emolumenti arretrati, in caso di sospensione dei contributi, sono soggetti comunque a tassazione separata.
L'Agenzia delle entrate ha precisato che, mancando nel nostro ordinamento una disposizione generale che disciplini gli effetti fiscali della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, questi ultimi se non versati per effetto della suddetta sospensione concorrono a formare reddito del lavoratore dipendente nel periodo d'imposta relativo alla sospensione.
I medesimi tributi verranno portati in deduzione dal reddito secondo il principio di cassa nel periodo in cui gli stessi saranno effettivamente recuperati in capo al dipendente.
Invece nel caso di contributi erroneamente trattenuti e versati nel periodo di sospensione e successivamente restituiti in unica soluzione, costituiscono reddito per il percipiente nel periodo d'imposta in cui le stesse sono rimborsate e sono soggette alla tassazione separata. Il successivo recupero rateale comporterà secondo il principio di cassa, la deducibilità dal reddito del periodo d'imposta in cui verrà effettuato il recupero.
Medesimo discorso vale anche per i contributi relativi agli emolumenti arretrati. Quindi saranno soggetti a tassazione separata nel periodo in cui opera la sospensione e potranno essere deducibili nel periodo d'imposta in cui verrà effettuato il recupero.