L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 19/04/2005 n.47E, ha istituito il codice 3021 denominato sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione. La sanzione pecuniaria amministrativa è stata prevista dal DL 35/2005 e viene applicata nei confronti di chi acquista o accetta senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. il nuovo codice è il 3021 e si utilizza con il mod. F24. E' esclusa la compensazione.