L'Agenzia delle entrate, con la circolare 3/01/2005 n.1E, precisa che nel caso in cui vengano concesse agevolazioni fiscali, le eventuali imposte cautelativamente versate prima del beneficio devono essere restituite ai soggetti interessati. L'Agenzia inoltre coglie l'occasione per far luce sulla questione relativa al termine di decadenza per ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente. Infatti precisa che nel caso di specie non trova applciazione l'art. 38 del DPR 602/73 che stabilisce in relazione alle istanze di rimborso di versamenti diretti effettuati per inesistenza dell'obbligo totale o parziale, per errore materiale o duplicazione, che il termine di decadenza è di 48 mesi dalla data di versamento. Trova invece applicazione l'art. 16, c.6, del DPR 636/72 nella parte in cui prevede che in caso di versamento diretto il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente entro due anni dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione (coincidente quest'ultimo dalla data in cui viene riconosciuta l'esenzione). Tutto ciò trova conforto anche nella giurisprudenza (Cass. 11053/1998 e 1004/2001).