L'Agenzia delle entrate, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR) con due risoluzioni datate 25/07/2005 nn. 96E e 97E in risposta alle istanze di interpello, ha chiarito, rispettivamente: - che non può essere considerato onere deducibile la quota associativa a carico lavoratore versato al fondo di previdenza complementare anche se unitamente ai relativi contributi; - che la condizione "pluralità dei dipendenti" che con le altre, determina l'esenzione fiscale del valore delle azioni assegnate ai propri dipendenti, deve sussitere al momento iniziale del piano di azionariato, mentre il beneficio non può essere esteso ai lavoratori non più in forza. In merito alla prima istanza, con la risoluzione n. 96, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare è deducibile dal reddito, a norma dell'art. 10, c. 1, lettera e-bis), del TUIR (riformulato dal D.Lgs. 47/2000), nelle seguenti misure (in attesa della riforma prevista dalla Legge delega 243/2004): a)non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a euro 5.164,57; b)non superiore al doppio della quota del TFR destinata ai fondi collettivi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente (limitatamente ad essi) e comunque entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57 (sono escluse le quote di TFR destinate al fondo). Per i vecchi iscritti (soggetti iscritti alla data del 28.4.1993 a fondi istituiti alla data del 15.11.1992) è previsto un regime transitorio, in particolare: - resta fermo il limite massimo di deducibilità del 12% del reddito complessivo; - il limite di euro 5.164,57 è invece maggiorato, per 5 anni (ultimo anno il 2005), della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il predetto limite di euro 5.164,57. Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in sede di predisposizione della busta paga (e successivamente per la compilazione della certificazione CUD e della dichiarazione mod. 770/semplificato), si deve fare riferimento (a decorrere dal 1°-1-2001) alla lettera h) del c. 2 dell'art. 51 del TUIR (v. anche circ. A.E. n. 29/2001). La predetta disposizione normativa stabilisce che le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 (quindi anche per i contributi dovuti ai fondi pensione), e alle condizioni ivi previste, non concorrono a formare reddito. Detta disposizione è applicabile anche ai contributi a carico del datore di lavoro che per la loro deducibilità occorre tenere presente quanto segue: - i contributi a carico datore di lavoro devono essere sommati al reddito di lavoro dipendente al lordo dei contributi a carico del lavoratore; - al dipendente si deve trattenere l'importo dei contributi (datore di lavoro più dipendente) e gli stessi andranno versati al fondo pensione; - la predetta trattenuta, per effetto dell'applicazione dell'art. 51, c. 2, lettera h), del TUIR, diventa onere deducibile entro i limiti fissati dall'art. 10 del medesimo TUIR. Se al dipendente vengono trattenute anche delle somme a titolo di quote associative, e successivamente versate al fondo pensione interessato (oggetto dell'interpello), queste non possono essere equiparate ai contributi deducibili essendo somme non direttamente finalizzate alla posizione previdenziale individuale del dipendente iscritto. Le predette quote associative vanno quindi rappresentate in busta paga come trattenuta dall'ammontare netto che scaturisce dall'elaborazione stessa. Per quanto invece riguarda il secondo interpello, con la risoluzione n. 97, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la corretta applicazione dell'art. 51, c. 2, lettera g), del TUIR occorre rispettare le seguenti condizioni essenziali: 1. l'offerta delle azioni deve essere rivolta alla generalità dei dipendenti (con la risoluzione n. 129/E/2004 l'Agenzia delle Entrate aveva precisato altresì che tale requisito può ritenersi soddisfatto anche qualora dall'offerta delle azioni siano esclusi i dipendenti che non abbiano maturato una minima anzianità aziendale); 2. le azioni devono essere mantenute dal dipendente per almeno tre anni; 3. il valore delle azioni assegnate a ciascun dipendente non deve superare ? 2.065,83 per ogni periodo d'imposta (il reddito in natura - fringe benefit - risulta quindi pari all'importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni - valore normale - ridotto di ? 2.065,83 e dell'eventuale importo pagato dal dipendente - ris. N. 129/2004). In base alle condizioni sopra esposte, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni: - l'agevolazione prevista dall'art. 51, c. 2, lettera g) del TUIR è applicabile solo ai soggetti che, al momento dell'applicazione del piano, hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente (per i lavoratori cessati non è quindi possibile applicare l'esenzione fiscale contenuta nell'art. 51); - le azioni che verranno concesse ai soli dipendenti che non cederanno le azioni acquistate nel periodo di tempo previsto dal piano potranno godere del beneficio fiscale in commento, in quanto il requisito della "generalità dei dipendenti" è stato soddisfatto per il fatto che l'offerta iniziale riguardava effettivamente la generalità dei dipendenti (tutti i dipendenti possono partecipare al piano e tutti i dipendenti, se rispettano le condizioni del piano, possono beneficiare delle ulteriori azioni gratuite).