L'Agenzia delle entrate, con la circolare 11/05/2005 n.20E, ha illustrate gli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che ospitano tirocinanti a seguito di convenzione con gli enti promotori. Più precisamente i soggetti interessati all'agevolazione sono tutti i titolari di reddito di impresa ex artt. 55 e seguenti del TUIR. Restano quindi esclusi i professionisti. L'agevolazione consiste nel setassare il reddito d'impresa per un importo pari alle spese sostenute per lo stage aziendale destinate agli studneti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero diplomati o laureati per i quali non sia trascrso più di un anno dal termine del realtivo corso di studi. Sono agevolabili tutti i costi imputabili all'attività di formazione, teorico e pratica, effettuata nell'ambito dello stage. Come ad esempio i costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa della formazione, i costi relativi ai beni strumentali impiegati nell'attività formativa, escluse le spese le spese generali e i costi finanziari. Inoltre è compreso il costo del personale interno all'impresa sottratto al lavoro e impiegato nella formazione in qualità di docente o di formatore.