Agenzia delle Entrate: sostituti d'imposta e ravvedimento operoso
A cura della redazione

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione N. 165/E dell'11 Luglio 2007, ha precisato che le sanzioni in capo al sostituto d'imposta, a seguito di omessa effettuazione delle ritenute e relativo omesso versamento delle stesse, sono applicabili anche se le inadempienze sono dovute a errore tecnico e involontario. In particolare, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che per il comportamento messo in atto dal sostituto d'imposta risultano applicabili sia la sanzione per l'omessa effettuazione delle ritenute (20%) sia la sanzione per tardato versamento delle imposte (30%); ha inoltre precisato che, non essendo ancora scaduto il periodo entro il quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso, il sostituto d'imposta può regolarizzare la propria posizione pagando le sanzioni ridotte ad un quinto del loro valore, più gli interessi legali nella misura del 2.50% calcolati dalla data in cui le imposte andavano versate alla data dell'effettivo versamento.
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