Agenzia entrate: avviamento di nuova attività e regime fiscale agevolato
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 14/12/2006 n.140, ha reso noto che per fruire del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della L. 388/2000 è necessario che nel triennio precedente non sia stata svolta attività di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) o d'impresa (art. 55 TUIR) in generale, compresa l'attività agricola se produttiva di reddito d'impresa.
Infatti perchè un possa fruire del suddetto regime agevolato un soggetto che già svolge attività agricola è necessario che questa sia produttiva di reddito agrario costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricola su di esso.
Rimane comunque ferma la necessità di rispettare i limiti stabiliti dall'art. 32 del TUIR.