L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 20/07/2007 n.174E, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che il valore delle azioni concesse alla generalità dei dipendenti concorre a formare reddito di lavoro dipendente, da tassare ordinariamente, anche nel caso in cui la cessazione delle azioni stesse, da parte dei dipendenti intervenga prima che sia trascorso il triennio previsto dal TUIR, in via obbligatoria a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
L'Agenzia delle entrate invece rigetta le motivazioni avanzate dall'interpellante secondo cui il beneficio dell'esenzione fiscale previsto dall'art.51, c.2, lett. g) del TUIR trovava applicazione anche in questo particolare caso di cessione delle azioni motivato non da una scelta del lavoratore, ma a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro e quindi in forma obbligatoria.