L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Modello 730. In particolare, l'Amministrazione ha precisato che: - in materia di previdenza complementare, nel caso di mancata indicazione degli appositi codici nel punto 8 del modello CUD, utili per determinare limiti di deducibilità più alti, nel modello 730, il soggetto che presta assistenza fiscale, non essendo in grado di determinare detti limiti particolari, è tenuto alla compilazione del modello 730 seguendo le regole ordinarie; - i termini entro cui il contribuente deve effettuare il versamento delle somme dovute, nell'ipotesi in cui il sostituto che presta assistenza fiscale non abbia potuto effettuare i conguagli a debito per cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, sono quelli ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi (con possibilità di rateazione e ricorso al ravvedimento operoso nel caso in cui i termini siano scaduti).