Agenzia entrate: collaborazioni rese all'estero e ritenuta fiscale
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 16/06/2006 n.79, rispondendo ad un interpello ha precisato che sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 30% i compensi erogati da un committente italiano ai collaboratori coordinati e continuativi residenti all'estero per prestazioni rese fuori dall'Italia, a meno che tra il nostro Paese e lo stato estero non siano in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni che dispongono diversamente.
In questi casi spiega l'Agenzia delle entrate trova applicazione l'art. 23, c.2, lett.b) del TUIR secondo il quale si considerano comunque prodotti in Italia, anche se corrisposti all'estero, i redditi erogati da soggetti residenti nello stato italiano.
In sostanza se a erogare i compensi ad un atleta non residente è un soggetto nazionale, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materilmente effettuate nel territorio nazionale o all'estero.
Questo modo di agire che rientra regime fiscale ordinario non deve invece essere osservato nel caso in cui le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono una deroga, come il caso della convenzione Italia-Germania dove le prestazioni rese fuori dal nostro Paese sono esenti dalla ritenuta fiscale.
In questo caso la società dovrà applicare il prelievo fiscale soltanto sui redditi relativi alle prestazioni rese in Italia.