L'Agenzia delle entrate, con la circolare 31/05/2007 n.35E, ha precisato che se anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Bersani la competenza ad irrogare le sanzioni per i lavoratori irregolari è passata alle DPL, rimane comunque in capo all'Agenzia la facoltà della constatazione del sommerso. Secondo la circolare 35E/2007 la DPL resta competente all'irrogazione della sanzione anche per le violazioni constatate anteriormente al 12 agosto 2006. La modifica introdotta dal DL 223/2006 riguarda esclusivamente l'organo competente all'irrogazione della sanzione e non anche quello competente alla constatazione della violazione. Ne consegue che dal 12 agosto 2006 le DPL sono competenti a contestare e irrogale le sanzioni senza avere alcuna riserva esclusiva sull'attività di constatazione della violazione che può essere esercitata anche dall'Agenzia delle entrate. Tutto ciò ha influenza sulla giurisdizione in materia: infatti fino all'11 agosto 2006 poichè la sanzione poteva essere irrogata da uffici finanziari l'organo competente a giudicare sui ricorsi erano le commissioni tributarie. Dal 12 agosto 2006 la competenza invece passa al giudice ordinario. L'Agenzia delle entrate fornisce precisazioni anche in merito all'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza 144/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina vigente fino all'11 agosto 2006 nella parte in cui prevede che la sanzione deve essere calcolata dall'inizio dell'anno fino al giorno in cui la violazione viene constatata, non ammettendo che il datore di lavoro possa provare che il rapporto di lavoro ha avuto inizio in una data diversa dal 1° gennaio. Sul punto la circolare 35E/2007 precisa che gli effetti della sentenza hanno validità anche in relazione al passato purchè i giudizi non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.