L'Agenzia delle entrate, con la circolare 24/05/2007 n.33E, conformandosi alla risposta del Governo del 16 maggio u.s., ha revocato le precedenti istruzioni date con le circolari 1E e 11E del 2007 e ha reso noto che per i piani di stock option ante 3/10/2006 il regime fiscale agevolato trova applicazione dopo il decorso di tre anni anzhe se non vi sono vincoli nel regolamento. Come si ricorderà il DL 262/2006 aveva previsto che per fruire dell'agevolazione fiscale riconosciuta alle stock option consistente nell'esenzione da imposta IRPEF della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo pagato dal dipendente per acquistarle, era necessario che passassero almeno 3 anni dalla sua attribuzione prima di esercitare l'opzione. Al Governo era stato chiesto di non applicare in modo rigoroso questa regola ai piani deliberati prima del 3/10/2006 facendo riferimento invece al momento effettivo dell'esercizio dell'opzione al di là delle condizioni temporali indicate nel contratto. Il Governo ha risposto che la condizione temporale deve ritenersi rispettata ogni volta che il dipendente eserciti l'opzione dopo il decorso dei tre anni anche se non vi è uno specifico obbligo in tal senso contenuto nel regolamento.