Agenzia entrate: disciplina fiscale degli incentivi all'esodo anticipato dal lavoro
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate, con la circolare 10/2007, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina fiscale applicabile sulle offerte ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a seguito delle modifiche disposte dal DL 233/2006 all'art.19, c.4, del TUIR.
Più precisamente la nuova disposizione, in vigore dal 4 luglio u.s., abroga l'articolo 19 comma 4 bis del Tuir, che prevedeva una tassazione agevolata - con l'applicazione di un'aliquota pari alla meta' di quella prevista per il tfr - per le somme corrisposte per incentivare l'esodo anticipato dal posto di lavoro.
Ne consegue che dall'entrata in vigore del decreto queste somme vengono assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
Per salvaguardare pero' i diritti di coloro che hanno precedentemente aderito a un piano incentivato di esodo, e' stato previsto un regime transitorio. La disciplina previgente, piu' favorevole, puo' pertanto continuare a essere applicata in due casi:
- quando si tratta di rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, cioe' prima dell'entrata in vigore del decreto;
- quando si tratta di rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore del decreto, purche' in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 4 luglio 2006.