L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 18E/2006, ha reso noto che i venditori porta a porta sono esentati dal versamento dei contributi INPS se hanno un reddito inferiore a 6.410,00 euro annui. Per comprendere meglio la portata dell'intervento dell'Agenzia delle entrate è necessario fare un passo indietro e rivedere quanto fissato con la legge 175/2005. In particolare il legislatore ha previsto che l'attività di vendita porta a porta possa essere svolta con tre tipologie di rapporto di lavoro: con vincolo di subordinazione, con contratto di agenzia e in modo autonomo abituale o occasionale. Quest'ultima fattispecie contrattuale ricorre quando il reddito annuo conseguito dal lavoratore non eccede i 5.000,00 euro. Infatti oltre tale limite verrebbe meno il carattere dell'occasionalità ed il lavoratore sarebbe costretto ad aprire la partita IVA oltre a versare i contributi all'INPS. In merito al limite di reddito spiega l'Agenzia delle entrate è necessario tener conto della deduzione fissata nella misura del 22% a titolo di spese di produzione reddito previsto per i venditori a domicilio. In sostanza l'attività è abituale e quindi soggetta a contributi previdenziali ed a IVA se il reddito al netto della deduzione forfettaria supera i 5.000,00 euro. Ne consegue che il limite reddituale a cui far riferimento non è 5.000,00 euro come inizialmente si pensava, ma 6.410,00 euro. Infatti se si toglie a 6.410,00 il 22% (della deduzione) otteniamo 5.000,00 euro che è il limite di legge.