L'Agenzia delle entrate, con il comunicato 31/07/2007, ha ricordato che i Caf e i professionisti abilitati possono modificare i dati del sostituto d'imposta indicati nel 730/2007 presentando un nuovo modello contenente le stesse informazioni dell'originario, salvo il riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".
In particolare le istruzioni sono state diffuse con la circolare 31/07/2007 n.47, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le modalità per effettuare la correzione, nel solo caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione. A questo scopo, i Caf e gli intermediari abilitati devono compilare un nuovo 730, barrando la casella "730 integrativo", nel quale riportare gli stessi dati contenuti nel modello originario, indicando nel riquadro dedicato ai dati del sostituto le informazioni corrette.
Il modello 730, barrato come integrativo per le sole rettifiche relative ai dati del sostituto, può essere elaborato esclusivamente dallo stesso soggetto che aveva prestato l'assistenza per la presentazione del modello originario.