Agenzia entrate: non impugnabilità dell'interpello
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 3/03/2009 n.7E, ha precisato che le risposte date agli interpelli essendo atti amministrativi (e non provvedimentali), non vincolano il contribuente, con la conseguenza che non possono essere impugnati in sede giurisdizionale.
La non impugnabilità degli interpello trova il suo fondamento proprio nella natura dell'atto dell'Agenzia delle entrate, consistente nel prodotto di un'attività di indirizzo e di interpretazione della stessa Agenzia, privo di effetti vincolanti per il contribuente che resta libero di disattenderlo.
Quanto affermato dall'Agenzia delle entrate trova applicazione nei confronti di tutti gli interpelli, sia quelli finalizzati ad acquisire un parere sulla corretta interpretazione delle norme di natura tributaria (il c.d. interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di atti, fatti o negozi, a carattere potenzialmente elusivo (il c.d. interpello ex articolo 21, legge 413/1991), sia quelli volti a ottenere la valutazione dell'Agenzia in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza circa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di uno specifico regime tributario o per la disapplicazione di disposizioni tributarie volte a prevenire comportamenti elusivi.
Secondo la circolare 7E/2009 la risposta all'interpello non produce nei confronti del richiedente effetti diretti ed immediati, poiché la stessa ha essenzialmente la funzione di rendere nota preventivamente al contribuente la posizione dell'Agenzia in ordine all'interpretazione ovvero all'ambito di applicazione di una norma tributaria in relazione ad un caso concreto prospettato dallo stesso contribuente.
Questa tesi trova avallo anche nelle pronunce giurisprudenziali.
Più precisamente la Corte Costituzionale, con la sentenza 191/2007, ha deciso che la risposta data ad un interpello deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente.
Anche la Corte di Cassazione (sentenze nn. 23031/2007, 21154/2008 e 10488/2008), in sede di legittimità, ha confermato la non impugnabilità delle circolari e delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, dato che questi sono atti puramente interni all'Amministrazione, con funzioni direttive rivolte esclusivamente agli uffici, senza alcuna efficacia riguardo al rapporto tributario con la conseguenza che non sono vincolanti per i contribuenti.
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