L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 30/10/2006, n. 118, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che anche i lavoratori part time, la cui articolazione dell'orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. I buoni pasto, pertanto, non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale.