L'Agenzia delle entrate, con la circolare 4/08/2006 n.28, ha fornito alcune precisazioni in merito all'allungamento dei tempi per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute per la tassazione del TFR e per le prestazioni pensionistiche così come previsto dall'art. 37, cc 40 e ss. del DL 223/2006. Prima della modifica disposta dalla manovra bis, ricorda l'agenzia, l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. 770. Il motivo dell'allungamento dei tempi secondo l'agenzia delle entrate è dovuto alla complessità nella determinazione dell'imposta dovuta per il cui calcolo il fisco necessita di informazioni derivanti dai modelli dei sostituti d'imposta e mira a evitare i disagi che potrebbero derivare ai contribuenti in conseguenza di eventuali erronee iscrizioni a ruolo. Ora l'art. 37 ha previsto che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. In ogni caso il legislatore sempre con lo stesso articolo ha stabilito che l'iscrizione a ruolo ed i rimborsi non avranno luogo per il TFR e per le prestazioni pensionistiche corrisposte negli anni 2003, 2004 e 2005 se l'imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro.