L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3/05/2007 n.83E, rispondendo ad un'istanza di interpello ha fornito precisazioni in merito al regime fiscale applicabile alle somme erogate per riscatto della posizione individuale maturata presso un fondo pensione. In particolare spiega l'Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre 2006, in merito ai riscatti è necessario distinguere quelli involontari (avvenuti per effetto del pensionamento) da quelli volontari. Nel primo caso si applica il regime della tassazione separata, nel secondo caso il regime della tassazione ordinaria. Già nella circolare n. 29/2001 l'Agenzia aveva chiarito che il regime di tassazione separata poteva essere riconosciuto esclusivamente alle prestazioni economiche che venivano richieste e percepite al momento (e, quindi, non prima) dell'accesso alle prestazioni del sistema previdenziale obbligatorio pubblico, cioè, successivamente all'effettivo pensionamento. L'Agenzia delle Entrate adesso ritiene che con la locuzione "a seguito di pensionamento", utilizzata dall'articolo 17, comma 1, lett. a-bis) del TUIR (disposizione abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2007), va intesa nel senso che il riscatto doveva essere esercitato in conseguenza dell'effettivo pensionamento, non essendo sufficiente, ai fini della tassazione separata, il mero raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione. Invece per i riscatti che avvengono dal 1/01/2007 è necessario distinguere se gli stessi rientrino tra quelli previsti dalla legge o dovuti a premorienza del soggetto interessato oppure per altri motivi. Nel primo caso troverà applicazione la tassazione agevolata del 15% con possibilità di ridurre dello 0,3% l'aliquota per ogni anno successivo al 15° fino a raggiungere l'aliquota minima del 9%. Nella seconda ipotesi invece trova applicazione la tassazione al 23%.