L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 29/07/2005 n.110, ha precisato che le pensioni indebitamente ricevute (per effetto ad esempio di una reintegra nel posto di lavoro) devono essere restituite al lordo delle imposte. Le stesse somme, per effetto dell'art. 10, c.1, lett. d-bis) del TUIR rappresentano un onere deducibile da far valere nella dichiarazione dei redditi, permettendo quindi il recupero delle imposte. Tale onere deducibile può essere riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta (applicazione della lettera h)), c.2, art.51, TUIR.