Agenzie di somministrazione, nuove modalità di attribuzione delle posizioni contributive
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 149 del 24 novembre 2010, ha dettato istruzioni operative in merito alla gestione diversificata delle posizioni contributive delle imprese di somministrazione per i lavoratori somministrati e per il personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.
L’Istituto chiarisce che a partire dal periodo di paga “gennaio 2011”, le agenzie di somministrazione di lavoro, dovranno utilizzare due distinte posizioni:
a) per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;
b) per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.
Per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice, continuerà ad essere utilizzata la posizione contributiva in essere, contraddistinta dal csc 7.07.08 e dal c.a 9A (che assumerà anche il significato di posizione per il solo personale somministrato) e con tutti gli altri codici di autorizzazione eventualmente in essere. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori somministrati dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 75; 76; 77; ecc…).
Conseguentemente, non dovranno più essere adoperati - nell’elemento <TipoContribuzione> - i codici “83” e “97”, che non saranno più in uso.
Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità riferita ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l’elemento <DispSomministrati> del flusso UniEmens.
La procedura di gestione delle denunce contributive sarà aggiornata al fine di determinare l’esatta aliquota contributiva dovuta (37,87%), che prevede la contribuzione per la disoccupazione involontaria nella misura del 1,31% (vedi punto 4).
In merito all’esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori domestici somministrati, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 131/2010.
Con riferimento ai lavoratori assunti per il funzionamento della struttura, per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori assunti per il funzionamento della struttura, le Sedi – dandone tempestiva comunicazione alle agenzie – provvederanno all’attribuzione in automatico di una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A.
Per l’acquisizione delle eventuali informazioni relative alla tipologia dell’impresa di somministrazione, le Sedi potranno avvalersi anche dell’apposito albo informatico, consultabile nella specifica sezione del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it - Amministrazione Centrale - D.G. del mercato del lavoro - Incontro tra domanda e offerta di lavoro - Agenzie per il lavoro - Albo Informatico).
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 58; 75; 76; 77; ecc…), così come avveniva in precedenza.
L’aliquota contributiva dovuta sarà quella del settore terziario 38,17% (con DS 1,61% - 1,31% più 0,30% contributo integrativo dovuto al Fondo di rotazione ovvero al Fondo interprofessionale per la formazione continua, per le imprese che vi aderiscono).