Agevolazioni contributive e successione di contratti a termine
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 40 del 21 dicembre 2012, ha ribadito che le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991 sono cumulabili nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
In particolare, l’ipotesi oggetto dell’istanza riguardava il caso di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro e successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991.
Il Dicastero ricorda che il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991 consiste nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, pur ravvisandosi, formalmente, in tale ipotesi, due diversi datori di lavoro. In sostanza, quindi, la singola impresa che abbia fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
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