L'INPS, con la circolare 109 del 14 giugno 2003, ha fornito importanti precisazioni relative alle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati in caso di trasferimento d'azienda. In particolare la questione riguarda le operazioni societarie che, trasferendo lavoratori, determinano la continuità di rapporti di lavoro presso imprese che, seppur distinte nella forma, rappresentano nei fatti l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra. La Giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che nelle ipotesi di trasferimento di azienda, risulta escluso ab origine uno dei presupposti per il godimento dei benefici in esame, ovverosia l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. Di conseguenza, l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non si giustifica qualora la costituzione del rapporto di lavoro non sia la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge.