Agevolazioni per chi assume ultracinquantenni disoccupati
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con il decreto 26 luglio 2010, ha dato attuazione alla riduzione contributiva, già prevista dall’art. 2, comma 134, primo periodo, della L. n. 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati che abbiano compiuto almeno cinquant’anni di età.
Il beneficio consiste nell’applicazione dell’aliquota prevista per gli apprendisti (10%) e spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dall’1.1.2010 al 31.12.2010.
Con il medesimo decreto, il Ministero ha stabilito, inoltre, il prolungamento della riduzione di cui sopra anche a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o disoccupati che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2010.
I suddetti benefici si applicano anche nei confronti delle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato, mentre non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale o, comunque, in tutti gli altri casi indicati nel decreto ministeriale.
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