L’INPS, con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, ha chiarito il funzionamento dell’incentivo ex art. 4-ter del D.L. 4/2024 (L. 28/2024), che – in via sperimentale per il biennio 2024-2025 – sostiene i processi di aggregazione tra imprese (fusioni, acquisizioni, conferimenti, cessioni) quando danno vita a una nuova società con almeno 1.000 lavoratori.

Per accedere al beneficio, la nuova impresa deve avviare un confronto sindacale in sede governativa, alla presenza dei Ministeri competenti, e sottoscrivere un accordo che includa un progetto industriale e un piano di politiche attive: quindi azioni per superare le criticità del settore e almeno 200 ore di formazione/riqualificazione per ogni lavoratore coinvolto.

Una volta firmato l’accordo, il Ministero del Lavoro trasmette all’INPS l’elenco delle imprese e i relativi dati, e l’INPS attribuisce a queste aziende il codice autorizzativo “2L”.

Il beneficio consiste in:

-          esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura massima del 100% e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore assunto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi;

-          medesimo esonero contributivo per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore assunto.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi, ma resta invariata l’aliquota utile per il calcolo pensionistico.

L’utilizzo avviene tramite conguaglio in Uniemens, secondo regole tecniche dettagliate nel messaggio, con codici diversi per aziende private, pubbliche e agricole, e con finestre temporali precise per recuperare eventuali arretrati (dicembre 2025 – febbraio 2026).

Sono previsti controlli successivi: l’INL verifica la parte formativa e, se non viene realizzata, l’esonero viene revocato e l’INPS recupera i contributi non versati, con sanzioni civili. È prevista anche una sanzione aggiuntiva pari al doppio dell’incentivo goduto se l’azienda licenzia lavoratori interessati dall’accordo per cause diverse da quelle consentite dalla norma.

Infine, il messaggio istituisce un nuovo conto contabile dedicato (GAW37190) per rilevare contabilmente la misura, in coerenza con il piano dei conti INPS aggiornato.