L’art. 6 del DDL Bilancio 2026 ripropone, anche per il periodo d’imposta 2026, la misura di favore contenuta nell’art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 232/2016, in base alla quale, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, 0%;

- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;

- oltre 15.000,00 euro, 100%.

Va ricordato che, nella determinazione dell’ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, vale a dire nella loro somma.

Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del c. 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR.