L’Inail ha pubblicato la circolare n. 18 del 7 maggio 2026 con cui, facendo seguito al decreto interministeriale (Min.Lav. – Mef) dello scorso 1° aprile, ha indicato la misura dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2026 per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura.

Lavoratori dipendenti

  • 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati
  • 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati
  • 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani)

La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un'unica aliquota.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

  • 650,00 euro per le zone normali
  • 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Riduzioni

L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e nei territori svantaggiati.

Le riduzioni, da ultimo confermate dall’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono pari al 75% per le zone particolarmente svantaggiate e al 68% per le zone svantaggiate.

Ai contributi in agricoltura non si applica più la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riscossione

Si ricorda che i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.