La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13092 del 5 giugno 2009, ha confermato che il termine di 120 giorni stabilito per l'esercizio dell'azione giudiziaria contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti (art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993), ovvero con la scadenza degli stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
La Suprema Corte ha, infatti, confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto la domanda di una lavoratrice nei confronti dell'INPS per l'accertamento del diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dai quali era stata cancellata, perché l'azione giudiziaria le era preclusa in quanto esercitata oltre il termine di 120 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, conv. in L. n. 83/1970.
La disposizione del citato art. 22, tuttora vigente, non è stata abrogata né dall'art. 148 disp. att. c.p.c. né, come sosteneva la ricorrente, dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375/93.