Agricoli, istruzioni per le compensazioni dei contributi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 5497 del 29 marzo 2012, ha fornito le istruzioni operative e contabili per le compensazioni dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli con le prestazioni anticipate.
In particolare, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/2012, ha istituito la causale contributo "MATA", denominata "Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS".
Il datore di lavoro, pertanto, troverà indicato sul primo F24 utile per la compensazione, nella colonna importi a credito, l'ammontare della prestazione anticipata con la causale: MATA - Indennità di maternità.
E’ stata, inoltre, soppressa la causale INFA denominata "Aziende agricole per OTI - importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL.
Pertanto, a decorrere dal 1° trimestre 2012, essendo stata soppressa la causale INFA - infortunio sul lavoro, i datori di lavoro agricolo non potranno compensare per gli operai a tempo indeterminato gli importi relativi alle anticipazioni per infortunio con la contribuzione dovuta. Di conseguenza, nelle denunce trimestrali di manodopera (DMAG - unico), per qualsiasi competenza, non sarà più possibile utilizzare la lettera "I" nel campo "tipo retribuzione".
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