Agricoli: prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 22/07/2005 n.91, è tornato sui propri passi conformandosi alle istruzioni impartite dal Ministero del lavoro e rendendo noto che rientra nella nozione di attività agricola non solo il coltivatore diretto ma anche l'imprenditori agricolo a titolo principale.
Ricordiamo infatti che l'art. 74 del Dlgs 276/2003 ha previsto che nelle attività agricole non costituiscono rapporto di lavoro subordinato o autonomo le prestazioni rese da parenti e affini sino al 3° grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione morale senza corresponsione di compensi.