L’INPS, con il messaggio n. 396 del 10 gennaio 2010, ha precisato che, ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche) spettano anche per l'anno 2011. Tuttavia, è necessario che gli stessi dimostrino:
- con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato,
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.