L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 143075 del 14 maggio 2026, ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis  per aver indicato, nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili le menzionate informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. La comunicazione è trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive”.

Il contribuente, anche mediante intermediario incaricato, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.

Il provvedimento specifica nel dettaglio le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

In particolare, se è stato erroneamente riportato il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato”, indicando un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, occorre presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Anche nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, occorre presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.